Procedura per richiedere le agevolazioni del 55%

 

  L'articolo 4 delle Legge Finanziaria 2007, illustra la procedura per richiedere le detrazioni:

  • acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005;

  • trasmettere all'ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (come da Allegato E), attraverso il sito internet www.acs.enea.it , disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica; in alternativa la documentazione puo' essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica;

  • effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico;

  • conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 36E del 31/5/2007 quale ulteriore integrazione e chiarimento alle precedenti normative e direttive emanate  Attestato di certificazione e di qualificazione energetica

L'articolo 5 prevede che esso sia redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell'8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, e' sufficiente l'attestato di qualificazione energetica conforme all'allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato. I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I del decreto legislativo 192/2005.
I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 forniscono indicazioni sull'asseverazione degli interventi rispettivamente sugli edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Tra le definizioni si legge che per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

Cumulabilita' delle agevolazioni
Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi; sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni (art. 10).

Gli Allegati
L'Allegato A al decreto contiene la schema per l'attestato di qualificazione energetica; l'Allegato B lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio; l'Allegato C ripropone la Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all'Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311; l'Allegato D contiene la Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m2K); l'Allegato E la Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con un brevissimo comunicato sul proprio sito internet, l'Enea conferma che la scheda per la comunicazione relativa alle detrazioni Irpef del 55%, previste dalla Finanziaria per la riqualificazione energetica degli edifici, sara' online dal 30 aprile 2007.

Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria prevede che l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano trasmessi all'Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it  o a mezzo raccomandata.

Non c'e' traccia, nel decreto, dell'obbligo di inviare la comunicazione al centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Questa procedura era valida fino all'emanazione del decreto, essendo prevista proprio dal comma della Finanziaria che faceva riferimento all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni.

Nessuna novita', invece, per quanto riguarda le norme attuative che dovrebbero integrare il decreto sulle detrazioni. e' attesa infatti la correzione alle colonne delle "strutture opache orizzontali" della tabella 3 della Finanziaria, che riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti.

A causa di questo errore, il decreto attuativo dei commi da 344 a 347 si e' limitato a disciplinare gli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi. Nel momento in cui l'errore verra' rettificato, dovrebbero essere emanate nuove disposizioni attuative specifiche.

Se sugli interventi ammissibili ad agevolazione il decreto e' chiaro, ancora molti dubbi permangono sull'attestato di certificazione e di qualificazione energetica. Il decreto prevede venga redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell'8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, e' sufficiente un attestato di qualificazione energetica asseverato da un tecnico abilitato. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

E per chiarire meglio i contenuti del decreto e gli adempimenti richiesti, l'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha diffuso una nota (Documento in formato Adobe Acrobat scarica la nota (207 KB)) che illustra le norme della Finanziaria in ordine a: soggetti beneficiari, interventi interessati, spese agevolabili e misura della detrazione, adempimenti, cumulabilita' con altre agevolazioni.

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