L'articolo 4
delle Legge Finanziaria 2007, illustra la procedura per richiedere le detrazioni:
-
acquisire
l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell'intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore
lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate,
obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 192/2005;
-
trasmettere all'ENEA
entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29
febbraio 2008, copia dell'attestato di certificazione o di
qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli
interventi realizzati (come da Allegato E), attraverso il sito
internet www.acs.enea.it
, disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta
informatica; in alternativa la documentazione puo' essere inviata,
entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice,
ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo
sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria
(Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 -
riqualificazione energetica;
-
effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la
causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del
beneficiario del bonifico;
-
conservare il
certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture
comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico.
L'Agenzia
delle Entrate ha emanato la Circolare 36E del 31/5/2007 quale ulteriore
integrazione e chiarimento alle precedenti normative e direttive emanate
Attestato di
certificazione e di qualificazione energetica
L'articolo 5 prevede che esso sia redatto, successivamente alla esecuzione
degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle
Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell'8 ottobre
2005. In assenza delle suddette procedure, e' sufficiente l'attestato di
qualificazione energetica conforme all'allegato A ed asseverato da un
tecnico abilitato. I calcoli per la determinazione dell'indice di
prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto
all'allegato I del decreto legislativo 192/2005.
I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 forniscono indicazioni
sull'asseverazione degli interventi rispettivamente sugli edifici
esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, per l'installazione di
pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale.
Tra le definizioni si legge che per tecnico abilitato si
intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti,
iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai
collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.
Cumulabilita' delle agevolazioni
Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre
disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi; sono invece
compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai
decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni,
Province e Comuni (art. 10).
Gli Allegati
L'Allegato A al decreto contiene la schema per l'attestato di
qualificazione energetica; l'Allegato B lo schema di procedura
semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale dell'edificio; l'Allegato C ripropone la
Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all'Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre
2006, n. 311; l'Allegato D contiene la Tabella dei valori limite della
trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro
edilizio espressa in (W/m2K); l'Allegato E la Scheda informativa per
interventi di cui all'articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Con un brevissimo comunicato sul proprio sito internet, l'Enea conferma
che la scheda per la comunicazione relativa alle detrazioni Irpef del 55%,
previste dalla Finanziaria per la riqualificazione energetica degli
edifici, sara' online dal 30 aprile 2007.
Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i
commi da 344 a 349 della Finanziaria prevede che l'attestato di
certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa
relativa agli interventi realizzati siano trasmessi all'Enea, entro 60
giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it
o a mezzo raccomandata.
Non c'e' traccia, nel decreto, dell'obbligo di inviare la comunicazione al
centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Questa procedura
era valida fino all'emanazione del decreto, essendo prevista proprio dal
comma della Finanziaria che faceva riferimento all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997 n. 449 sulle agevolazioni fiscali per le
ristrutturazioni.
Nessuna novita', invece, per quanto riguarda le norme attuative che
dovrebbero integrare il decreto sulle detrazioni. e' attesa infatti la
correzione alle colonne delle "strutture opache
orizzontali" della tabella 3 della Finanziaria, che riporta
erroneamente un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle
coperture e dei pavimenti.
A causa di questo errore, il decreto attuativo dei commi da 344 a
347 si e' limitato a disciplinare gli interventi sulle strutture
opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi. Nel momento in
cui l'errore verra' rettificato, dovrebbero essere emanate nuove
disposizioni attuative specifiche.
Se sugli interventi ammissibili ad agevolazione il decreto e' chiaro,
ancora molti dubbi permangono sull'attestato di certificazione e di
qualificazione energetica. Il decreto prevede venga redatto,
successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure
e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai
Comuni prima dell'8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, e'
sufficiente un attestato di qualificazione energetica asseverato da un
tecnico abilitato. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato
alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini
professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi
professionali dei geometri o dei periti industriali.
E per chiarire meglio i contenuti del decreto e gli adempimenti richiesti,
l'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha
diffuso una nota (
scarica
la nota (207 KB)) che illustra le norme della Finanziaria in ordine a:
soggetti beneficiari, interventi interessati, spese agevolabili e misura
della detrazione, adempimenti, cumulabilita' con altre agevolazioni.
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