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E' entrato in vigore il 25 luglio il DM 26 giugno 2009 contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. ate LEGILEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO Decreto Ministeriale 26/06/ 2009 Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.. Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione .. Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192 Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della .. Direttiva CEE 16/12/ 2002 n. 2002/91/CE Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia
(per approfondimenti consulta l'introduzione normativa)
Il Dm - ricordiamo - è previsto dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE e segue il Dpr 59/2009, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti. Ancora atteso invece il regolamento che definirà la figura del certificatore energetico.
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Vi invitiamo a consultare una apposita sezione del Ns sito Domande e Risposte sulla Certificazione Energetica dove oltre a reperire direttamente le informazioni ed i chiarimenti sulle modalita' di conseguimento della Certificazione Energetica, avrete delle spiegazioni in merito alla effettivita "utilita'" della stessa entrando nel merito delle agevolazioni "indotte" che possono essere conseguite in relazione alla tipologia di intervento che state pensando di effettuare sul vostro edificio (solare termico, fotovoltaico, rimozione eternit etc. etc. ).
In questo processo normativo alquanto complesso ed articolato, e’ stato emanato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2005, che ha disposto l’obbligo di dotare, gli edifici di nuova costruzione e quelli che siano stati oggetto di ristrutturazione integrale o di demolizione e successiva ricostruzione (art. 6, comma 1 D.Lgs. 192/2005), dell’«Attestato di certificazione energetica» (ACE), prevedendo inoltre l’obbligo di allegazione dello stesso agli atti di compravendita (art. 6, comma 3) che avessero per oggetto tali edifici o singole unità immobiliari facenti parte degli stessi.
Tuttavia, nonostante l’ottimistica previsione contenuta nel Dlgs 192/2005, di 120 e, rispettivamente, di 180 giorni, dall’entrata in vigore dello stesso, quali termini per l’emanazione dei decreti presidenziali attuativi e delle Linee Guida nazionali, ne’ gli uni, ne’ le altre, hanno avuto, ad oggi, la fortuna di vedere la luce.
A questa poco edificante impasse legislativa ha rimediato, di recente, il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 (pubblicato sulla G.U. dell’1 febbraio 2007) entrato in vigore il giorno 2 febbraio 2007. La nuova normativa ha introdotto una novità essenziale: l’«Attestato di qualificazione energetica» (AQE) quale sostitutivo dell’«Attestato di certificazione energetica» (ACE). L’AQE non dovendo provenire dall’Amministrazione pubblica, ma dovendo essere costituito direttamente dal privato, non presuppone l’emanazione di quei criteri guida nella cui non emanazione era rimasto imbrigliato l’«Attestato di certificazione energetica».
In data 11/3/2008 e' stato pubblicato il DM (denominato anche Decreto Attuativo) che da attuazione all’articolo 1, comma 24, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) valori applicabili fino al 31/12/2009 Allegato A) Tabella 1 e fino al 31/12/2010 Allegato A) Tabella 2.
Inoltre l’art. 2 del Dlgs 311/2006, modificando il comma 3 dell’art. 6 del Dlgs 192/2005, prevede, ora (con effetto a partire dall’entrata in vigore del Dlgs 311/2006, e cioe’ a partire dal 2 febbraio 2007 e dalle successive Disposizioni Correttive e relativi ALLEGATI) l’obbligo di allegazione della certificazione energetica (CE), non più soltanto agli atti di compravendita, ma altresi' a tutti gli atti di trasferimento dell’immobile a titolo oneroso. Tali obblighi di dotazione della certificazione energetica (CE) e di allegazione della stessa agli atti di trasferimento a titolo oneroso viene estesa altresi’, per effetto dell’aggiunta del comma 1‑bis all’art. 6 del Dlgs 192/2005, ad una serie di altre tipologie di immobili, in funzione di un calendario temporale (sottoriportato) che prevede una serie di date successive a partire dalle quali gli obblighi stessi vanno inderogabilmente applicati.
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a
decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso
di
trasferimento a
titolo oneroso dell'intero immobile;
L’art. 1, comma 288, prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005 (tra cui le Linee Guida), il rilascio del permesso di costruire sara' subordinato alla certificazione energetica dell'edificio - come previsto dall'articolo 6 dello stesso DLgs 192/2005 - nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Il successivo comma 289 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, modificando l’art. 4 del Testo Unico Dell’Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che, sempre dal 1º gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unita' abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
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