CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

E' entrato in vigore il 25 luglio il DM 26 giugno 2009 contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 

ate   LEGILEGISLAZIONE  DI  RIFERIMENTO

Decreto Ministeriale 26/06/ 2009

Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici..

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione ..

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della ..

Direttiva CEE 16/12/ 2002 n. 2002/91/CE

Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia

 

(per approfondimenti consulta l'introduzione normativa)

 

Il Dm - ricordiamo - è previsto dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE e segue il Dpr 59/2009, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti.  Ancora atteso invece il regolamento che definirà la figura del certificatore energetico.

 
Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Quelle che hanno già una propria normativa in materia (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Provincia di Bolzano) dovranno adeguarla a quella statale.

 
Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni sprovviste di una propria legge in materia, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; ora, con le Linee Guida, in queste Regioni, l’attestato di qualificazione energetica scompare per lasciare il posto all’attestato di certificazione energetica.

 
La procedura di certificazione energetica degli edifici prevede che il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, richieda, a proprie spese, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005, la certificazione energetica dell’immobile.
 
Il certificatore deve: 1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti; 2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.


 Le principali novità introdotte dalle Linee Guida: - la performance energetica dell’edificio è rappresentata graficamente attraverso un “cruscotto” - ossia uno schema in cui indicare con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo - che si aggiunge al grafico a istogrammi orizzontali colorati; - la targa energetica indicherà sia le prestazioni energetiche dell’involucro che il rendimento medio dell’impianto; - per gli edifici superiori a 200mq diventa obbligatorio indicare le performance dell’involucro anche in relazione alla climatizzazione estiva; - le classi energetiche diventano otto, identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+. - è ufficialmente confermata l’adozione del software DOCET messo a punto da Enea e Itc-Cnr per la diagnosi energetica di edifici esistenti, in alternativa alla norma UNI/TS 11300 e alla procedura semplificata; - per gli edifici esistenti fino a 1000 mq di scadente qualità energetica, il proprietario può ottemperare all’obbligo di allegare il certificato energetico all’atto di compravendita o di locazione, con un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi energetici sono molto alti.

 

********************

 

Il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - con DECRETO 7 aprile 2008 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha  emanato i nuovi decreti attuativi che disciplinano la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, normativa prorogata fino al 2010 dalla Legge Finanziaria 2008.
 

Vi invitiamo a consultare una apposita sezione del Ns sito Domande e Risposte sulla Certificazione Energetica dove oltre a reperire direttamente le informazioni ed i chiarimenti sulle modalita' di conseguimento della Certificazione Energetica, avrete delle spiegazioni in merito alla effettivita "utilita'" della stessa entrando nel merito delle agevolazioni "indotte" che possono essere conseguite in relazione alla tipologia di intervento che state pensando di effettuare sul vostro edificio (solare termico, fotovoltaico, rimozione eternit etc. etc. ).

 

In questo processo normativo alquanto complesso ed articolato, e’ stato emanato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2005, che ha disposto l’obbligo di dotare, gli edifici di nuova costruzione e quelli che siano stati oggetto di ristrutturazione integrale o di demolizione e successiva ricostruzione (art. 6, comma 1 D.Lgs. 192/2005), dell’«Attestato di certificazione energetica» (ACE), prevedendo inoltre l’obbligo di allegazione dello stesso agli atti di compravendita (art. 6, comma 3) che avessero per oggetto tali edifici o singole unità immobiliari facenti parte degli stessi.

 

Tuttavia, nonostante l’ottimistica previsione contenuta nel Dlgs 192/2005, di 120 e, rispettivamente, di 180 giorni, dall’entrata in vigore dello stesso, quali termini per l’emanazione dei decreti presidenziali attuativi e delle Linee Guida nazionali, ne’ gli uni, ne’ le altre, hanno avuto, ad oggi, la fortuna di vedere la luce.

 

A questa poco edificante impasse legislativa ha rimediato, di recente, il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 (pubblicato sulla G.U. dell’1 febbraio 2007) entrato in vigore il giorno 2 febbraio 2007. La nuova normativa ha introdotto una novità essenziale: l’«Attestato di qualificazione energetica» (AQE) quale sostitutivo dell’«Attestato di certificazione energetica» (ACE).  L’AQE non dovendo provenire dall’Amministrazione pubblica, ma dovendo essere costituito direttamente dal privato, non presuppone l’emanazione di quei criteri guida nella cui non emanazione era rimasto imbrigliato l’«Attestato di certificazione energetica».

 

In data 11/3/2008 e' stato pubblicato il  DM (denominato anche Decreto Attuativo)  che da attuazione all’articolo 1, comma 24, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) valori applicabili fino al 31/12/2009 Allegato A) Tabella 1 e fino al 31/12/2010 Allegato A) Tabella 2.

 

Inoltre l’art. 2 del Dlgs 311/2006, modificando il comma 3 dell’art. 6 del Dlgs 192/2005, prevede, ora (con effetto a partire dall’entrata in vigore del Dlgs 311/2006, e cioe’ a partire dal 2 febbraio 2007 e dalle successive Disposizioni Correttive e relativi ALLEGATI) l’obbligo di allegazione della certificazione energetica (CE), non più soltanto agli atti di compravendita, ma altresi' a tutti gli atti di trasferimento dell’immobile a titolo oneroso. Tali obblighi di dotazione della certificazione energetica (CE) e di allegazione della stessa agli atti di trasferimento a titolo oneroso viene estesa altresi’, per effetto dell’aggiunta del comma 1‑bis all’art. 6 del Dlgs 192/2005, ad una serie di altre tipologie di immobili, in funzione di un calendario temporale (sottoriportato) che prevede una serie di date successive a partire dalle quali gli obblighi stessi vanno inderogabilmente applicati.

 

   a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di                 trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;

-    a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;

-    a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

                
           


L’art. 1, comma 282, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) prevede che per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilita' al permesso di costruire e' subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 6 del Dlgs 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli di superficie superiore a 1000 metri quadrati interessati da ristrutturazione integrale, devono essere dotati, al termine dei lavori, di un attestato di certificazione energetica.

 

L’art. 1, comma 288, prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005 (tra cui le Linee Guida), il rilascio del permesso di costruire sara' subordinato alla certificazione energetica dell'edificio - come previsto dall'articolo 6 dello stesso DLgs 192/2005 - nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Il successivo comma 289 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, modificando l’art. 4 del Testo Unico Dell’Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che, sempre dal 1º gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unita' abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.   

 

 

   Per Informazioni inviate una mail cliccando sul Link