CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI    faq sulla certificazione energetica

 

attestato di qualificazione energetica (AQE)

Definizione e funzione

 

Diverso dall’«Attestato di certificazione energetica» (ACE) e' l’«Attestato di qualificazione energetica» (AQE) che ha assunto, per il momento, una valenza primaria in conseguenza della sua attuale funzione sostitutiva rispetto all’«Attestato di certificazione energetica».

Per effetto della analogia con la certificazione energetica, disposta dal comma 1 bis dell’articolo 11 del D.Lgs. 192/2005, l’attestato di qualificazione energetica AQE rappresenta, una sorta di surrogato dell’ACE di cui ha le medesime funzioni, ma si caratterizza per la predisposizione, per così dire, “di parte”. Esso, infatti, è redatto e rilasciato, non da organismi pubblici, ma da un professionista privato qualificato che lo predispone per conto e nell’interesse del proprietario dell’immobile. Essendo, la funzione della asseverazione, quella di confermare la correttezza dell’attestato predisposto (punita, in caso di falsità a norma dell’art. 15, comma 4, D.Lgs 192/2005), tale asseverazione non ha la funzione di attribuire una qualche pubblica fede a quanto attestato e, pertanto, prescinde dal rispetto della forma della asseverazione giurata, documentata con verbale notarile, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 1666/1937 e non richiede particolari formalita'.

L’«Attestato di Qualificazione Energetica», oltre ad avere attualmente funzione sostitutiva della certificazione energetica, costituisce documentazione di primaria importanza da unire alla dichiarazione di fine lavori al fine della presentazione in Comune, pena, in mancanza dell’«Attestato di Qualificazione Energetica», la totale inefficacia del «fine lavori».

Ovviamente, per gli edifici per cosi' dire «vecchi» (cioè già ultimati da tempo e non assoggettati ad opere di ristrutturazione) per i quali con la graduazione temporale prevista dal nuovo comma 1 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, sorgera', comunque, l’obbligo della dotazione della certificazione energetica, la redazione e l’asseverazione dell’«Attestato di qualificazione energetica» sarà compito di un professionista abilitato in applicazione del comma 2 dell’allegato A, nell’interesse e su specifica richiesta del proprietario (sia esso venditore o locatore).

In alternativa a tale procedura, l’art. 11 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dall’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 311/2006, prevede la possibilita’ che l’«Attestato di qualificazione energetica» sia rilasciato attraverso apposita procedura amministrativa direttamente dal Comune competente per territorio (in base all’ubicazione degli immobili), ma solo per i Comuni che si siano dotati di un proprio regolamento per la certificazione energetica antecedente la data dell’8 ottobre 2005.


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