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attestato
di qualificazione energetica (AQE)
Definizione
e funzione
Diverso
dall’«Attestato di
certificazione energetica» (ACE) e' l’«Attestato di
qualificazione energetica» (AQE) che ha assunto, per il momento, una
valenza primaria in conseguenza della sua attuale funzione sostitutiva
rispetto all’«Attestato di certificazione energetica».
Per
effetto della analogia con la certificazione energetica, disposta dal
comma 1 bis dell’articolo 11 del D.Lgs.
192/2005, l’attestato di qualificazione energetica AQE
rappresenta, una sorta di surrogato dell’ACE di cui ha le medesime
funzioni, ma si caratterizza per la predisposizione, per così dire, “di
parte”. Esso, infatti, è redatto e rilasciato, non da organismi
pubblici, ma da un professionista privato qualificato che lo predispone
per conto e nell’interesse del proprietario dell’immobile. Essendo, la
funzione della asseverazione, quella di confermare la correttezza
dell’attestato predisposto (punita, in caso di falsità a norma
dell’art. 15, comma 4, D.Lgs 192/2005), tale asseverazione non ha la
funzione di attribuire una qualche pubblica fede a quanto attestato e,
pertanto, prescinde dal rispetto della forma della asseverazione giurata,
documentata con verbale notarile, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L.
1666/1937 e non richiede particolari formalita'.
L’«Attestato
di Qualificazione Energetica», oltre ad avere attualmente funzione
sostitutiva della certificazione energetica, costituisce documentazione di
primaria importanza da unire alla dichiarazione di fine lavori al fine
della presentazione in Comune, pena, in mancanza dell’«Attestato di
Qualificazione Energetica», la totale inefficacia del «fine lavori».
Ovviamente,
per gli edifici per cosi' dire «vecchi» (cioè già ultimati da tempo e
non assoggettati ad opere di ristrutturazione) per i quali con la
graduazione temporale prevista dal nuovo comma 1 bis dell’art. 6
del D.Lgs. 192/2005, sorgera', comunque, l’obbligo della dotazione della
certificazione energetica, la redazione e l’asseverazione dell’«Attestato
di qualificazione energetica» sarà compito di un professionista
abilitato in applicazione del comma 2 dell’allegato A, nell’interesse
e su specifica richiesta del proprietario (sia esso venditore o locatore).
In
alternativa a tale procedura, l’art. 11 del D.Lgs. 192/2005 come
modificato dall’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs.
311/2006, prevede la possibilita’ che l’«Attestato di
qualificazione energetica» sia rilasciato attraverso apposita procedura
amministrativa direttamente dal Comune competente per territorio (in base
all’ubicazione degli immobili), ma solo per i Comuni che si siano dotati
di un proprio regolamento per la certificazione energetica antecedente la
data dell’8 ottobre 2005.
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