CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

di Antonio Testa (Notaio in Monza)

 

Il recepimento della Direttiva Comunitaria 2002/91/Ce, giunta ben prima - a dire il vero - del Protocollo di Kyoto stipulato dalle Nazioni Unite l’11 dicembre 1997, ha determinato l’adozione, in Italia, di una serie di interventi legislativi mirati alla razionalizzazione delle fonti energetiche in relazione soprattutto al tentativo di limitarne gli effetti inquinanti.

In questo processo normativo alquanto complesso ed articolato, il Governo ha goduto di poteri delegati in dipendenza dei quali e’ stato emanato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2005, che ha disposto l’obbligo di dotare, gli edifici di nuova costruzione e quelli che siano stati oggetto di ristrutturazione integrale o di demolizione e successiva ricostruzione (art. 6, comma 1 Dlgs 192/2005), dell’«Attestato di certificazione energetica», prevedendo inoltre l’obbligo di allegazione dello stesso agli atti di compravendita (art. 6, comma 3) che avessero per oggetto tali edifici o singole unità immobiliari facenti parte degli stessi.

Il decreto, che gia' di per se' non brilla per chiarezza espositiva e precisione terminologica adoperata, ha fatto riferimento a fonti normative delegificate da emanarsi (decreti presidenziali attuativi e non meglio specificate «Linee guida nazionali») che avrebbero dovuto provvedere a determinare i parametri di ottimizzazione dei consumi energetici e le modalita' di rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) oltreche' a stabilire i criteri di massima per il rilascio della certificazione energetica.

Tuttavia, nonostante l’ottimistica previsione contenuta nel Dlgs 192/2005, di 120 e, rispettivamente, di 180 giorni, dall’entrata in vigore dello stesso, quali termini per l’emanazione dei decreti presidenziali attuativi e delle Linee Guida nazionali, ne' gli uni, ne' le altre, hanno avuto, ad oggi, la fortuna di vedere la luce. Sicche' tale riferimento a fonti normative secondarie non attuate, ha fatto si' che la fonte legislativa primaria rimanesse «provvedimento ad applicazione sospesa», decretando in tal modo - di fatto - la procrastinazione sine die dell’entrata in vigore degli obblighi sanciti dal decreto.

A questa poco edificante impasse legislativa ha rimediato, di recente, il decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 (pubblicato sulla G.U. dell’1 febbraio 2007) entrato in vigore il giorno 2 febbraio 2007.


                
            

La novella normativa ha arrecato una novita' essenziale: l’introduzione, in funzione genericamente sostitutiva dell’«Attestato di certificazione energetica» (ACE), del nuovo «Attestato di qualificazione energetica» (AQE) il quale, non dovendo provenire dall’Amministrazione pubblica, ma dovendo essere costituito direttamente dal privato, non presuppone l’emanazione di quei criteri guida nella cui non emanazione era rimasto imbrigliato l’«Attestato di certificazione energetica».

Inoltre l’art. 2 del Dlgs 311/2006, modificando il comma 3 dell’art. 6 del Dlgs 192/2005, prevede, ora (con effetto a partire dall’entrata in vigore del Dlgs 311/2006, e cioe’ a partire dal 2 febbraio 2007) l’obbligo di allegazione della certificazione energetica (CE), non più soltanto agli atti di compravendita, ma altresi' a tutti gli atti di trasferimento dell’immobile a titolo oneroso. Tali obblighi di dotazione della certificazione energetica (CE) e di allegazione della stessa agli atti di trasferimento a titolo oneroso viene estesa altresì, per effetto dell’aggiunta del comma 1 bis all’art. 6 del Dlgs 192/2005, ad una serie di altre tipologie di immobili, in funzione di un calendario temporale che prevede una serie di date successive a partire dalle quali gli obblighi stessi vanno inderogabilmente applicati.

In data 11/3/2008 e' stato pubblicato il  DM (denominato anche Decreto Attuativo)  che da attuazione all’articolo 1, comma 24, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) valori applicabili fino al 31/12/2009 Allegato A) Tabella 1 e fino al 31/12/2010 Allegato A) Tabella 2.

 

In data 7/4/2008 il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - ha emanato un ulteriore decreto - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha  emanato i nuovi decreti attuativi che disciplinano la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, normativa prorogata fino al 2010 dalla Legge Finanziaria 2008.

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