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di Antonio Testa (Notaio in Monza)
Il
recepimento della
Direttiva Comunitaria 2002/91/Ce, giunta ben prima - In
questo processo normativo alquanto complesso ed articolato, il Governo ha
goduto di poteri delegati in dipendenza dei quali e’ stato emanato il Decreto
Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, entrato in vigore il giorno 8
ottobre 2005, che ha disposto l’obbligo di dotare, gli edifici di nuova
costruzione e quelli che siano stati oggetto di ristrutturazione integrale
o di demolizione e successiva ricostruzione (art. 6, comma 1 Dlgs
192/2005), dell’«Attestato di certificazione energetica», prevedendo
inoltre l’obbligo di allegazione dello stesso agli atti di compravendita
(art. 6, comma 3) che avessero per oggetto tali edifici o singole unità
immobiliari facenti parte degli stessi. Il
decreto, che gia' di per se' non brilla per chiarezza espositiva e
precisione terminologica adoperata, ha fatto riferimento a fonti normative
delegificate da emanarsi (decreti presidenziali attuativi e non meglio
specificate «Linee guida nazionali») che avrebbero dovuto provvedere a
determinare i parametri di ottimizzazione dei consumi energetici e le
modalita' di rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica
(ACE)
oltreche' a stabilire i criteri di massima per il rilascio della
certificazione energetica. Tuttavia,
nonostante l’ottimistica previsione contenuta nel
Dlgs 192/2005, di
120 e, rispettivamente, di 180 giorni, dall’entrata in vigore dello
stesso, quali termini per l’emanazione dei decreti presidenziali
attuativi e delle Linee Guida nazionali, ne' gli uni, ne' le altre, hanno
avuto, ad oggi, la fortuna di vedere la luce. Sicche' tale riferimento a
fonti normative secondarie non attuate, ha fatto si' che la fonte
legislativa primaria rimanesse «provvedimento ad applicazione sospesa»,
decretando in tal modo - di fatto - la procrastinazione sine die
dell’entrata in vigore degli obblighi sanciti dal decreto. A
questa poco edificante impasse legislativa ha rimediato, di
recente, il
decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 (pubblicato sulla G.U.
dell’1 febbraio 2007) entrato in vigore il giorno 2 febbraio
2007.
La
novella normativa ha arrecato una novita' essenziale: l’introduzione, in
funzione genericamente sostitutiva dell’«Attestato di certificazione
energetica» (ACE), del nuovo
«Attestato di qualificazione energetica» (AQE)
il quale, non dovendo provenire dall’Amministrazione pubblica, ma
dovendo essere costituito direttamente dal privato, non presuppone
l’emanazione di quei criteri guida nella cui non emanazione era rimasto
imbrigliato l’«Attestato di certificazione energetica». Inoltre
l’art. 2 del
Dlgs 311/2006, modificando il comma 3 dell’art. 6
del Dlgs 192/2005, prevede, ora (con effetto a partire dall’entrata in
vigore del Dlgs 311/2006, e cioe’ a partire dal 2 febbraio 2007)
l’obbligo di allegazione della certificazione energetica (CE), non più
soltanto agli atti di compravendita, ma altresi' a tutti gli atti di
trasferimento dell’immobile a titolo oneroso. Tali obblighi di dotazione
della certificazione energetica (CE) e di allegazione della stessa agli
atti di trasferimento a titolo oneroso viene estesa altresì, per effetto
dell’aggiunta del comma 1 bis all’art. 6 del
Dlgs 192/2005,
ad una serie di altre tipologie di immobili, in funzione di un calendario
temporale che prevede una serie di date successive a partire dalle quali
gli obblighi stessi vanno inderogabilmente applicati. In data 11/3/2008 e' stato pubblicato il DM (denominato anche Decreto Attuativo) che da attuazione all’articolo 1, comma 24, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) valori applicabili fino al 31/12/2009 Allegato A) Tabella 1 e fino al 31/12/2010 Allegato A) Tabella 2.
In data 7/4/2008 il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - ha emanato
un ulteriore decreto - Disposizioni in materia di detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,
ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ha emanato i nuovi decreti attuativi che disciplinano
la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione
energetica degli edifici, normativa prorogata fino al 2010 dalla Legge
Finanziaria 2008.
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