|
|
|
Versione integrale del Decreto 19 febbraio 2007, gia' modificato dal Decreto Ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato con il Decreto 7 aprile 2008 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ("Decreto edifici" con tutti gli allegati; le modifiche apportate dal DM 7/4/08 sono riportate in corsivo)
Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 Aprile 2008 n. 34/E (Estratto. Detrazione d'imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica degli edifici (Bonifico intestato a un solo interessato. Soggetti conviventi). Detrazione del 20% per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità (Limite della spesa).
Misure sulle rinnovabili, previste nella "Legge Finanziaria 2008"
Tutte le agevolazioni della Legge finanziaria 2008(fonte Sole 24 ore) - * - Le
Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico (Agenzia delle Entrate del 13/6/2007) La
Finanziaria
2007 ha previsto una serie di interventi volti alla diminuzione dei
consumi, anche riguardanti la ristrutturazione di tetti, pareti,
finestre e caldaie, che permettono di usufruire di una
detrazione del 55 %. Tali interventi sono stati confermati con la Finanziaria 2008 che ha inoltre previsto l'innalzamento del periodo di frazionamento della detrazione del 55% da un minimo di 3 anni ad un massimo di 10 anni.
Sintesi delle agevolazioni previste dalla legge Finanziaria 2008
Tutte le informazioni riportate sono prese dal documento della Finanziaria 2008 a partire dalla pagina 3
Art. 1 (estratto) 6. All'articolo 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 puo'
fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata
dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i
soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica o termica per uso domestico,
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per
la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di
cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le
modalita' per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente
comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni»; b) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui
all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprieta' o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale». 20. Le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi
previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le
disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese
per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione
invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La
predetta agevolazione e' riconosciuta entro il limite massimo di spesa
di cui al comma 21.
24. Ai fini di quanto disposto al
comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini
dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini
dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio
2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può
essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non
inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del
contribuente, operata all'atto della prima detrazione; 240. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul
Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali
di cui all’articolo 5 del decreto legge 1°ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica,
di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legge. 286. Le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni
previste,anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia. 288. A
decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti
attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire e'
subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, cosi' come
previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005,
nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al
risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. 289.
All’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il
comma1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere
dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da
garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna
unita' abitativa, compatibilmente con la realizzabilita' tecnica
dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione
superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima e' di 5kW». Art. 2
(estratto) 162. Al fine
di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica e' istituto, a
decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza
energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e'
finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che
consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare
l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una
campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a
incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al
miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per
sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di
funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1 gennaio
2010 e' vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti
alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di
motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di
apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i
criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al
presente comma. 163. A
decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio
nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine
a incandescenza, nonche’ l'importazione, la distribuzione e la vendita
degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere
completamente il collegamento alla rete elettrica. 322. e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo
e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la
promozione della produzione di energia elettrica da solare
termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui
al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua
le modalita' di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di
cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti,
pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.
Nuovo Decreto attuativo dei commi da 344 a 345 della Finanziaria 2007 - confermati nella Finanziaria 2008
- . -
ESTRATTO DELLE NORME CONTENUTE NELLA FINANZIARIA 2007 a partire dalla pagina 142.
Decreto attuativo dei commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007
In data 21 febbraio
2007 e' stato pubblicato
|



