AGEVOLAZIONI FISCALI per impianti ad energia rinnovabile

Versione integrale del Decreto 19 febbraio 2007, gia' modificato dal Decreto Ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato con il Decreto 7 aprile 2008 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ("Decreto edifici" con tutti gli allegati; le modifiche apportate dal DM 7/4/08 sono riportate in corsivo)

 

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 Aprile 2008 n. 34/E (Estratto. Detrazione d'imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica degli edifici (Bonifico intestato a un solo interessato. Soggetti conviventi). Detrazione del 20% per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità (Limite della spesa).


La Legge Finanziaria 2008 (testo integrale)

 

Misure sulle rinnovabili, previste nella "Legge Finanziaria 2008"

 

Tutte le agevolazioni della Legge finanziaria 2008(fonte Sole 24 ore)

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Le Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico (Agenzia delle Entrate del 13/6/2007)


Circolare 36/E del 31/5/2007 dell'Agenzia delle Entrate di chiarimento sulle direttive emanate sulla detrazione di imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico


La Finanziaria 2007 ha previsto una serie di interventi volti alla diminuzione dei consumi, anche riguardanti la ristrutturazione di tetti, pareti, finestre e caldaie,  che permettono di usufruire di una detrazione del 55 %.  
 

Tali interventi sono stati confermati con la Finanziaria 2008 che ha inoltre previsto l'innalzamento del periodo di frazionamento della detrazione del 55% da un minimo di 3 anni ad un massimo di 10 anni.

 

Sintesi delle agevolazioni previste dalla legge Finanziaria 2008

 

Tutte le informazioni riportate sono prese dal documento della Finanziaria 2008 a partire dalla pagina 3

 

Art. 1 (estratto)

 

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)     dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 puo' fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalita' per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»;

 

b)     dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale».

 

20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione e' riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalita' di cui al secondo periodo del comma 20 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per il riconoscimento dei benefi'ci di cui al medesimo periodo del comma 20.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a)  i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b)  per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non e' richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto legge 1°ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legge.

 

286. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste,anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

 

288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire e' subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, cosi' come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

 

289. All’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unita' abitativa, compatibilmente con la realizzabilita' tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima e' di 5kW».

 

Art. 2 (estratto)

 

162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica e' istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1  gennaio 2010 e' vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.

 

163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonche’ l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

 

322. e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalita' di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

 

Nuovo Decreto attuativo dei commi da 344 a 345 della Finanziaria 2007 - confermati nella Finanziaria 2008

 

Documento in formato Adobe Acrobat In data 11/3/2008 e' stato pubblicato il  DM (denominato anche Decreto Attuativo)  che da attuazione all’articolo 1, comma 24, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) valori applicabili fino al 31/12/2009 Allegato A) Tabella 1 e fino al 31/12/2010 Allegato A) Tabella 2.

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ESTRATTO DELLE NORME CONTENUTE NELLA FINANZIARIA 2007 a partire dalla pagina 142.



344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita` immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita` , spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e` concessa con le modalita` di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
   
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e` asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un ? attestato di qualificazione energetica ?, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unita` immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita` immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

 

Decreto attuativo dei commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007

In data 21 febbraio 2007 e' stato pubblicato  Documento in formato Adobe Acrobat il decreto attuativo (260 KB) , messo a punto dai Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007 relativi alla detrazione dall'Irpef fino al 55% delle spese sostenute per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici.


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